ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI DELL'EMILIA-ROMAGNA
AsOER ONLUS
Statuto
ART. 1 – COSTITUZIONE
E' costituita l'Organizzazione non Lucrativa
di Utilità Sociale denominata "Associazione
Ornitologi dell'Emilia-Romagna" (As.O.E.R.
Onlus).
Possono inoltre aderire alla stessa altri cittadini (persone
fisiche) che intendono condividere gli scopi e le attività dell'Associazione
di seguito precisati.
ART. 2 – SEDE
L'Associazione ha sede in Ozzano Emilia, via Massa
Rapi n.3.
L'Associazione può costituire sedi secondarie.
ART. 3 – DURATA
L'Associazione ha la durata di venti anni a partire
da dicembre 2006.
ART. 4 – SCOPI
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale, senza fini di lucro, nell'ambito
della tutela e della valorizzazione della natura realizzando
in particolare le seguenti at-tività.
Promozione, organizzazione e realizzazione di studi e ricerche
sull'avifauna selvatica con particolare riguardo
alle strategie e alle attività di conservazione
.
Promozione, organizzazione e gestione di incontri, seminari,
convegni, corsi, a vario livello, allo scopo di diffondere
e migliorare le conoscenze sull'avifauna selvatica.
Produzione e vendita di materiali vari (pubblicazioni,
audiovisivi etc.) relativi alle attività di ricerca
e conservazione dell'avifauna svolte dall'Associazione
quali attività connesse accessorie.
Per i predetti scopi l'Associazione potrà collaborare
e/o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale
o nazionale o internazionale, con organismi, movimenti,
associazioni e fondazioni e/o persone giuridiche interessati
alle sue stesse attività.
L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento
di attività diverse da quelle sopra elencate ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e riferite
comunque alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
ART. 5 – ASSOCIATI
Si distinguono in:
- Fondatori – coloro che sottoscrivono l'atto
di costituzione dell'Associazione,
- Ordinari – persone fisiche che intendono condividere
gli scopi e le attività dell'Associazione,
come sopra precisati, e la cui domanda di ammissione venga
accettata dal Consiglio Direttivo, sulla base dei criteri
definiti in apposito regolamento deliberato dall'Assemblea.
ART. 6 – QUOTE DI ADESIONE
Gli associati sono tenuti a versare all'Associazione
una quota annuale la cui entità è definita
dall'Assemblea.
ART. 7 - DIRITTO DEGLI ASSOCIATI FONDATORI/ORDINARI
Gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le
attività dell'Associazione; essi hanno altresì dirit-to
di essere informati sulle decisioni e sulle iniziative
deliberate o in corso e il diritto di voto, nel caso dei
soci maggiorenni, per l'approvazione e le modificazioni
dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'Associazione. Le proposte relative
al Bilancio preventivo e consuntivo, ai programmi di attività,
ai regolamenti, ad eventuali modifiche dello Statuto e
ad ogni altro atto eccedente l'ordinaria amministrazione
sono depositati presso la sede dell'Associazione
almeno 15 giorni prima dell'esame da parte dell'Assemblea.
Di detto deposito verrà dato contestuale avviso
agli associati, al fine di rendere possibile la consultazione
degli atti.
ART. 8 – STATUS DI ASSOCIATO
FONDATORE/ORDINARIO
Lo status di Associato si acquisisce:
- per gli Associati fondatori
dalla data di sottoscrizione all'Atto costitutivo;
- per gli Associati ordinari dalla
data di accettazione della domanda da parte dell'Assemblea. Lo status
di associato si perde per dimissioni, per inadempienza
rispetto alle modalità e termini di contribuzione
deliberati dall'Assemblea e per esclusione.
ART. 9 – RECESSO DELL'ASSOCIATO
Gli Associati possono recedere dall'Associazione
trasmettendo le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo
a mezzo lettera raccomandata, con preavviso scritto di
almeno tre mesi. Il recesso non dà alcun titolo
a rimborsi di quote già eventualmente versate e
non dà diritto a liquidazione patrimoniale.
ART. 10 –
ESCLUSIONE
La qualità di socio si perde per esclusione o per
recesso, ovvero per mancato pagamento della quota associativa
per due anni consecutivi. L'esclusione non può avvenire
se non per gravi motivi e cioè per comportamento
incompatibile con le finalità dell'Associazione
e deve essere deliberata dall'Assemblea su proposta
del Consiglio Direttivo. L'esclusione non dà alcun
titolo a rimborsi di quote già eventualmente versate
e non do diritto a liquidazione patrimoniale.
ART. 11 – ORGANI
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente – il VicePresidente;
- il Collegio dei Revisori dei
Conti (solo su richiesta dell'Assemblea degli
Associati);
- il Collegio dei Probiviri (solo
su richiesta dell'Assemblea
degli Associati).
ART. 12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI – COMPOSIZIONE
L'Assemblea è composta da tutti gli Associati
in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni Associato
ha diritto ad un voto. Le deliberazioni prese in conformità alle
norme di legge e allo Statuto vincolano tutti gli Associati.
ART. 13 – CONVOCAZIONE
E VALIDITÀ DELLE SEDUTE
L'Assemblea ordinaria è convocata da Presidente
almeno una volta all'anno.
L'Assemblea deve altresì essere convocata,
in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo
degli Associati o dalla maggioranza dei componenti il
Consiglio Direttivo.
Il Presidente provvede alla convocazione a mezzo lettera
/ fax / e-mail con l'indicazione della data dell'assemblea
e dell'ordine del giorno e con un preavviso di
15 giorni.
Nel caso di Assemblea straordinaria il Presidente deve
provvedere alla convocazione nel termine massimo di 30
giorni dalla data della richiesta .
Ciascun Associato, purché maggiorenne e in regola
con la quota di adesione annuale, ha diritto di esprimere
un solo voto. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza
nell'Assemblea.
In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea,
sono adottate con la presenza ed il voto favorevole
della maggioranza degli Associati. In seconda convocazione,
che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello
di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque
sia il numero degli intervenuti.
In caso di modifiche dello Statuto o scioglimento dell'Associazione
e devoluzione del patrimonio è richiesta, per
validità della seduta e per la votazione, sia
in prima che in seconda convocazione, la presenza di
almeno la metà degli Associati più uno
ed il voto favorevole della maggioranza.
I verbali dell'Assemblea verranno trascritti nell'apposito
libro dei verbali e dovranno essere sottoscritti dal
Presidente e dal Segretario.
ART. 14 – FUNZIONI
L'Assemblea è competente a deliberare:
- sulla nomina del Presidente
e del Vice Presidente dell'Associazione,
con la precisazione che, in caso di contestuale assenza
degli stessi, l'Assemblea provvede all'elezione
di un Presidente provvisorio;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- sulla nomina del Collegio dei
Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- sull'approvazione del bilancio consuntivo e verifica
del programma svolto;
- sull'approvazione di modifiche statutarie;
- sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione
del patrimonio;
- sull'accettazione di contributi
e liberalità;
- sull'accettazione di nuovi associati;
- sull'approvazione di regolamenti ed eventuali successive
modifiche;
- sull'approvazione del programma
di attività predisposto
dal Consiglio Direttivo e sull'approvazione, a consuntivo,
delle attività svolte dal Consiglio stesso;
- sulle modalità ed entità di
contribuzione degli Associati;
- sulla definizione dei criteri
per l'adesione all'Associazione
ed eventuali richieste di deroga;
- sull'approvazione del bilancio preventivo;
- sull'approvazione del bilancio consuntivo e sulla
delibera per eventuali disavanzi di gestione.
L'Assemblea è presieduta
dal Presidente o dal Vice Presidente o in assenza di
entrambi, dal consigliere
più anziano di età presente nel Consiglio
Direttivo. Il Presidente nomina, fra i soci, un Segre-tario
e se lo ritiene opportuno due Scrutatori. Il Presidente
accerta la validità della convocazione e della
costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire.
Dell'Assemblea
viene redatto un verbale nell'apposito libro verbali
assemblee che viene firmato dal Segretario e dal Presidente.
ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO
– COMPOSIZIONE E NOMINA
Il Consiglio Direttivo è eletto
per un periodo di tre anni dall'Assemblea degli Associati
fondatori/ordinari
nel suo interno ed i suoi componenti sono rieleggibili.
E' presieduto dal Presidente dell'Associazione
ed è costituito da 7 membri, compresi il Presidente
e il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno o comunque
tra gli Associati un Segretario-Tesoriere che ha il compito
di curare l'andamento economico, finanziario e l'aspetto
amministrativo, fiscale e previdenziale dell'Associazione.
Il Segretario-Tesoriere può essere autorizzato dal
Consiglio Direttivo a compiere, con firma disgiunta, tutte
le operazioni bancarie sia in deposito che in addebito
o prelievo.
I membri che per tre volte consecutive, senza giustificato
motivo, non presenzino alle riunioni, decadono.
In caso di recesso, decadimento, decesso di un consigliere,
il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima
riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea
annuale.
ART. 16 – CONVOCAZIONE E
VALIDITÀ DELLE SEDUTE
Il Consiglio Direttivo viene convocato
dal Presidente ed è validamente
costituito con la maggioranza dei suoi componenti. Le
decisioni vengono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Qualora si verificasse una parità di
voti, sarà determinante il voto di chi presiede
la seduta (Presidente o Vice Presidente).
Le riunioni del Consiglio dovranno constare di apposito
verbale sottoscritto dal Presidente o dal Vice Presidente
e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo viene convocato con avviso scritto,
o verbalmente in caso di urgenza, almeno tre giorni prima
della data fissata per la riunione.
Il Consiglio Direttivo viene obbligatoriamente convocato,
ove ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri,
entro 10 giorni dalla richiesta medesima.
ART. 17 – FUNZIONI
Il Consiglio Direttivo provvede,
in esecuzione dei mandati dell'Assemblea, all'espletamento dei compiti
gestionali dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera inoltre, nel rispetto
delle direttive dell'Assemblea, su qualunque materia
non riservata alla competenza dell'organo assembleare.
Spettano altresì al Consiglio Direttivo i seguenti
compiti:
- predisposizione del programma
annuale e di attività;
- predisposizione annuale del bilancio preventivo e consuntivo;
- adozione di provvedimenti nell'ambito del programma
approvato dall'Assemblea;
- predisposizione di schemi di
regolamento da approvarsi dall'Assemblea;
- individuazione dei nominativi
dei soci disponibili per lo svolgimento delle attività perseguite (censimenti,
ricerche, redazione di pubblicazioni …) dall'Associazione;
- svolgimento in genere di tutte
le attività non espressamente
riservate all'Assemblea.
ART. 18 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti per un
periodo di tre anni dall'Assemblea degli Asso-ciati
fondatori/ordinari nel suo interno e sono rieleggibili.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede
l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne coordina
i lavori; provvede all'esecuzione di tutte le deliberazioni
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In particolare
al Presidente viene conferita sia la legittimazione attiva
che passiva a stare in giudizio per le questioni a rilevanza
nazionale, internazionale e locale. La legittimazione
attiva viene conferita per qualsiasi tipo di controversia,
compresa la costituzione di parte civile nei processi
penali. Allo stesso viene conferito il potere di proporre
querela. Il Presidente può conferire procura ad
uno o più soci sia per singoli atti che per categorie
di atti.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua
attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio
delle proprie funzioni. Il Vice Presidente cura altresì la
gestione della cassa e la tenuta della contabilità qualora
non sia stato nominato il Segretario-Tesoriere ovvero,
se nominato, risulti impedito.
Il Presidente ed il Vice Presidente sono autorizzati a
compiere, con forma disgiunta, tutte le operazioni bancarie
sia in deposito che in addebito o prelievo.
In caso di dimissioni o decesso del Presidente e del Vice
Presidente, il Consiglio provvede alla sua sostituzione
alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima
assemblea annuale.
ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri
potranno essere eletti dall'Assemblea qualora siano ritenuti
opportuni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- è composto
da tre membri nominati dall' Assemblea;
- dura in carica cinque anni
e può essere rieletto;
- controlla l' amministrazione dell' Associazione;
- i revisori non hanno diritto ad alcun compenso per
la funzione svolta.
Il Collegio dei Probiviri:
- è composto di tre membri
nominati dall' Assemblea;
- dura in carica cinque anni e
può essere rieletto;
- giudica ex bono et aequo, senza
formalità di
procedura e con esclusione di ogni altra giurisdizione,
tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi
e l' Associazione e i suoi organi;
- i probiviri non hanno diritto ad alcun compenso per
la funzione svolta.
ART. 20 – PATRIMONIO E FONTI
DI FINANZIAMENTO
Le entrate sono costituite da:
- quote annuali versate dai soci
la cui entità è definita
dall'Assemblea;
- liberalità, contributi e sovvenzioni che comunque
provengano all'Associazione;
- ogni altra entrata che concorra
ad incrementare l'attivo
associativo.
Il patrimonio è altresì costituito
dalla documentazione (consistente in libri, riviste,
studi,
ricerche, monografie, saggi, sussidi audiovisivi) e dagli
strumenti
per la ricerca e la divulgazione che verranno nel tempo
acquisiti, catalogati e resi disponibili.
Le quote associative versate e il patrimonio dell'Associazione
sono intrasmissibili agli eredi degli Associati. ART. 21 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio sociale si chiude al 31/12 di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea
dei soci per l'approvazione:
- il bilancio preventivo entro il 31/10
di ogni anno,
- il bilancio consuntivo almeno
entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale.
E' vietata, anche in modo indiretto
e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci
di utili o avanzi di
gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano
effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto,
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati
per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 22 – SCIOGLIMENTO
La revisione o la modifica del presente statuto, lo scioglimento
dell'Associazione e la nomina dei liquidatori sono
deliberati dall'Assemblea degli Associati con i quorum
previsti dall'art.13.
La destinazione dell'eventuale saldo attivo della
liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso,
dovranno essere devoluti ad altra ONLUS o a fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre
1996, n 662, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
ART. 23 – DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
La denominazione dell'associazione è "Associazione
Ornitologi dell'Emilia-Romagna" (As.O.E.R.)
e deve obbligatoriamente comparire in qualsiasi segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico unitamente
alla locuzione "organizzazione non lucrativa
di utilità sociale" o all'acronimo "ON-LUS".
ART.
24– NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto
si applicano le norme del Codice Civile in materia
di Associazioni.
Puoi scaricare lo Statuto
in formato .PDF (140Kb) 
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